1. È concessa amnistia:
a) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), primo comma, e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2) 372 (falsa testimonianza), quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia;
3) 588, secondo comma (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
4) 614 (violazione di domicilio), quarto comma, limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;
5) 625 (furto aggravato), qualora ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), del codice penale);
6) 640, secondo comma (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale;
7) 648, secondo comma (ricettazione);
d) per ogni reato commesso dal minore di anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale e senza che si applichino le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
e) per i reati previsti dall'articolo 73, commi 4 e 5, con esclusione delle condotte di produzione, fabbricazione, estrazione e raffinazione di sostanze stupefacenti, e dall'articolo 83 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico
2. Ai fini di cui al presente articolo non si applicano le esclusioni previste dal quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.